La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare.
– A.S.L. (sezione medico-legale) territorialmente competente
– Servizi di base del distretto sanitario
– Ministero della Sanità
– Ferrovie dello Stato
– Militare in S.p.E.
– Polizia di Stato
– Corpo nazionale VV.FF.
– Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale ( CML):
– situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
– patenti speciali
– patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età,
A seguito di tale visita ed in relazione all’esito della stessa, possono configurarsi i seguenti casi:
• rinnovo della patente, qualora siano superati i 5 anni di mancata conferma di validità della patente il conducente sarà successivamente sottoposto a esperimento di guida;
• rinnovo della patente per un periodo più limitato rispetto alla naturale cadenza prevista nel CDS;
• declassamento della patente, se i requisiti sono ridotti ;
• sospensione a tempo indeterminato, in caso di perdita temporanea dei requisiti solo da parte della CML;
• revoca, nel caso in cui la perdita dei requisiti sia definitiva solo da parte della CML.