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Conversione della patente albanese in patente italiana

Con circolare prot. n. 25025 del 03/08/2021 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha comunicato la possibilità di convertire la patente albanese in patente italiana solo a coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.

E’ possibile effettuare la conversione solo ai titolari di patente extracomunitaria residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda in motorizzazione.

Oltre ai consueti documenti, per la richiesta di conversione patente è necessario fornire la traduzione integrale della patente di guida che può essere effettuata dal:

a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario;
b) Consolato albanese in Italia con firma legalizzata in Prefettura.

L’Accordo ha validità fino al giorno 12 luglio 2026.

rinnovare-la-patente

Novità rinnovo patenti

La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare.

– A.S.L. (sezione medico-legale) territorialmente competente
– Servizi di base del distretto sanitario
– Ministero della Sanità
– Ferrovie dello Stato
– Militare in S.p.E.
– Polizia di Stato
– Corpo nazionale VV.FF.
– Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale ( CML):

– situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
– patenti speciali
– patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età,

A seguito di tale visita ed in relazione all’esito della stessa, possono configurarsi i seguenti casi:

• rinnovo della patente, qualora siano superati i 5 anni di mancata conferma di validità della patente il conducente sarà successivamente sottoposto a esperimento di guida;

• rinnovo della patente per un periodo più limitato rispetto alla naturale cadenza prevista nel CDS;

• declassamento della patente, se i requisiti sono ridotti ;

• sospensione a tempo indeterminato, in caso di perdita temporanea dei requisiti solo da parte della CML;

• revoca, nel caso in cui la perdita dei requisiti sia definitiva solo da parte della CML.

duplicato-patente

Come avere un duplicato della patente

Avete smarrito la patente di guida?

In questo caso avrete bisogno di un duplicato della vostra Patente di guida.
Ma quali sono le pratiche per richiedere il duplicato della patente?

Innanzitutto dovete sapere se la vostra patente è “duplicabile”, se siete cioè inseriti nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida come il 90% degli aventi licenza di guida.

A partire dal 2001 fornirvi il duplicato della patente è competenza degli agenti di Pubblica Sicurezza. Dovete dunque recarvi presso Carabinieri o Polizia facendo regolare denuncia. Se la vostra patente di guida risulta ancora in corso di validità vi verrà rilasciato un permesso di circolazione che sostituirà la patente finché non ve ne verrà recapitata una nuova, entro novanta giorni, in contrassegno. Se risulta prossima alla scadenza, allora dovete seguire l’iter per il rinnovo patente.

Se invece la vostra non è una patente “duplicabile”…
Potrete recarvi presso la nostra sede dove potrete compilare tutta la documentazione prevista ed effettueremo noi le pratiche necessarie per l’ottenimento del duplicato.

Una volta che avrete consegnato tutta la documentazione, potrete circolare con il permesso provvisorio fino al ricevimento della nuova patente di guida.
Questa procedura, una volta intentata è irreversibile: per questa ragione se doveste rinvenire la patente di guida smarrita avete l’obbligo di distruggerla.

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In cosa consiste la revisione della patente

La revisione della patente, diversa dal "semplice" rinnovo, è un provvedimento di natura cautelare che può essere adottato dalla Motorizzazione quando sorge il dubbio che il titolare di patente di guida non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, oppure dell’idoneità tecnica. Nel primo caso è prevista una visita presso la Commissione Medica Locale, mentre nel secondo, è disposto un nuovo esame di teoria e guida, considerato che spesso il provvedimento in questione è legato a violazioni del codice della strada.“

Cos’è la revisione della patente e cosa fare?

La patente si ottiene in seguito al superamento di visite mediche e esami di teoria e di pratica, ma queste capacità o qualità non è detto permangano per tutta la vita e per questo la legge prevede che, oltre al rinnovo periodico, possano essere disposte delle revisioni dovute a eventi che possano far insorgere dubbi sul permanere di requisiti psico-fisici o dell’abilità tecnica.

La normativa che regola la materia è l’articolo 128 del codice della strada, esso prevede i casi in cui è necessario sottoporre la patente a revisione. La prima ipotesi è quella in cui il prefetto o gli uffici provinciali della motorizzazione civile ritengano opportuno tale atto e quindi ci siano dubbi su, ad esempio, udito, vista. Il secondo caso invece riguarda coloro che sono stati in terapia intensiva per oltre 48 ore, in questo caso ad attivare la procedura sarà il responsabile dell’unità di terapia intensiva.

E’ necessario disporre la revisione anche nel caso in cui l’automobilista sia stato coinvolto in un incidente stradale in cui sono state procurate lesioni gravi o morte e ci siano state infrazioni di norme del codice che prevedono anche la sospensione della patente. Deve essere disposta inoltre nel caso in cui insorgano patologie che possano far ritenere menomate le facoltà psicofisiche. E’ disposta la revisione anche nel caso in cui alla guida vi è un minorenne e ha commesso infrazioni che prevedono la sospensione della patente. Se devono essere valutati i requisiti psicofisici vi è l’invito a rivolgersi entro 30 giorni alla Commissione Medico Legale.

Nel caso in cui invece viene rilevata una carenza nelle abilità tecniche sarà necessario sottoporsi in un unico giorno al test di teoria e ad una prova pratica di guida che potrete sostenere presso la nostra autoscuola.

Coloro che non si sottopongono nei termini previsti alla prescritta revisione, avranno la patente sospesa fino a quando non regolarizzano la posizione. Se in seguito all’esame si risulta non idonei è disposta la revoca della patente. Il provvedimento che dispone la necessità di sottoporsi a revisione della patente può essere impugnato entro 30 giorni davanti al Ministero dei trasporti ed entro 60 giorni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

conversione patente

Conversione della patente ucraina in patente italiana

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha reso noto che il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida, firmato il 20 luglio 2021, entrerà in vigore il 24 gennaio 2022 (il precedente Accordo era scaduto il 29 maggio 2021).

Questo è ovviamente possibile per coloro che hanno conseguito la patente in Ucraina prima dell’acquisizione della residenza in Italia e comunque per coloro che sono residenti in Italia da non più di quattro anni.

Chi è residente da più di quattro anni e vuole convertire comunque la sua patente verrà sottoposto ad esame di revisione patente (esame quiz + esame pratico di guida).

L’Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 24 gennaio 2027.

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Contrassegno assicurazione: non serve più esporlo sul parabrezza

Dal 18 ottobre 2015, l’impresa assicuratrice non avrà più l’obbligo di inviare al contraente l’attestato di rischio.

Inoltre il contraente a sua volta non avrà più l’obbligo di esporre il contrassegno assicurativo sul parabrezza.

Questo perchè entrambi i documenti sono “dematerializzati”, esistono ma in forma “digitale”.

certificato di proprieta digitale

Certificato di Proprietà in modalità Digitale

Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente, per le formalità richieste dalla suddetta data in poi, l’attuale documento cartaceo.

La digitalizzazione del Certificato di Proprietà è in linea con le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. lgs n. 82/2005 e s.m.)  e comporta una serie di vantaggi per il cittadino in quanto il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) non può più essere smarrito o sottratto e, quindi, non dovrà più essere richiesto al PRA il duplicato con evidente risparmio di tempo e denaro.
Inoltre vengono garantiti maggiori livelli di sicurezza del documento che non potrà più essere contraffatto.

Al cittadino che dal 5 ottobre richiede una formalità al PRA, per la quale è previsto il rilascio del Certificato di Proprietà, viene emesso un CdP digitale – CDPD – che risiede nei Sistemi informativi ACI e viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CDPD con le seguenti modalità:

  • attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulla ricevuta;
  • collegandosi all’indirizzo web indicato nella ricevuta digitando il codice di accesso;
  • tramite la funzione “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale”.

Attraverso le funzioni sopra descritte è possibile verificare l’autenticità della ricevuta e selezionare un link per la sola visualizzazione del CDPD.

Se, successivamente all’emissione del CDPD, sono intervenute modifiche sullo stato giuridico del veicolo (es. iscrizione di fermo amministrativo), al momento della consultazione web, il sistema segnalerà che sono intervenute variazioni. In questi casi è consigliabile effettuare una visura al PRA per verificare quali variazioni sono intervenute.

automobili

Tassa di proprietà per i veicoli ultraventennali

La legge di stabilità 2015 (n. 190 art.1 comma 666) ha ripristinato l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica di proprietà, a carico degli intestatari al PRA, di tutti gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali fino al ventinovesimo anno dalla costruzione.

Resta confermata l’esenzione prevista per i veicoli iscritti nei registri storici.

Nei prossimi mesi i soggetti interessati riceveranno apposita comunicazione personalizzata ai fini della regolarizzazione del pagamento del tributo, per l’anno 2015, senza applicazioni né di interessi né di sanzioni.

ciclomotore - passeggero

A sedici anni si può trasportare il passeggero

Dal 18/08/2015 a sedici anni si può trasportare il passeggero.
Sui ciclomotori come sui motocili, tricicli e quadricicli leggeri, è possibile il trasporto del passeggero già a sedici anni, senza aspettare la maggiore età.

In caso di incidente ricordiamoci inoltre che un minorenne potrà risultare sempre responsabile nei confronti dei terzi trasportati.

ciclomotore

Nuovi Quiz per le patenti AM (patentino)

Dal 1° dicembre 2014 cambia l’esame di teoria per il conseguimento della Patente AM,  (patentino per ciclomotori), patente che abilita alla guida di quadricicli leggeri e ciclomotori a due o tre ruote.

Rispetto al vecchio esame, avrà 30 domande, a ciascuna delle quali il candidato dovrà rispondere vero o falso. Il tempo a disposizione per completare la scheda d’esame sarà di 25 minuti, 5 minuti in meno rispetto all’attuale esame della Patente AM, si considererà superato se il candidato commette un numero di errori inferiore o uguale a 3.

Autoscuola Saleri - sede di Brescia

BRESCIA

Via Bartolomeo Gualla, 4
25123 Brescia

Autoscuola Saleri - Sede di Concesio via S. Andrea

CONCESIO

Via Sant'Andrea, 89
25062 Concesio (BS)

Autoscuola Saleri - sede di Concesio via Mattei

CONCESIO

Via Enrico Mattei, 139
25062 Concesio (BS)

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VILLA CARCINA

Via Giuseppe Garibaldi, 57
25069 Villa Carcina (BS)

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