La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare.

– A.S.L. (sezione medico-legale) territorialmente competente
– Servizi di base del distretto sanitario
– Ministero della Sanità
– Ferrovie dello Stato
– Militare in S.p.E.
– Polizia di Stato
– Corpo nazionale VV.FF.
– Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale ( CML):

– situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
– patenti speciali
– patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età,

A seguito di tale visita ed in relazione all’esito della stessa, possono configurarsi i seguenti casi:

• rinnovo della patente, qualora siano superati i 5 anni di mancata conferma di validità della patente il conducente sarà successivamente sottoposto a esperimento di guida;

• rinnovo della patente per un periodo più limitato rispetto alla naturale cadenza prevista nel CDS;

• declassamento della patente, se i requisiti sono ridotti ;

• sospensione a tempo indeterminato, in caso di perdita temporanea dei requisiti solo da parte della CML;

• revoca, nel caso in cui la perdita dei requisiti sia definitiva solo da parte della CML.